b) approva gli statuti ed i
regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto legislativo;
c) svolge attività
istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli
articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la
ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3
dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei
criteri di individuazione e ripartizione del rischio come
individuati a stregua dei commi 4 e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le
autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le
risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i
gestori;
f) autorizza preventivamente
le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui
all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente articolo;
g) indica criteri omogenei
per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e
della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta
delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro
giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché
ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio del
fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i
criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale
del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei
principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché
in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa
l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle
modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo
sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei
fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando
anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) programma ed organizza
ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza
complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal
fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni
richiesti per la cui acquisizione la commissione può avvalersi
anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde
informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.