Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Le modifiche introdotte dalla legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico sono evidenziate in grassetto, le disposizioni complementari della stessa legge sono riportate in corsivo

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziali.

Articolo 2

Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

  1. per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o di diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
  2. per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

  1. per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
  2. per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Articolo 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

  1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forma pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia del lavoro;

  1. accordi fra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
  2. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

2. Per il Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "Fondo Pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

  1. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Articolo 4

Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio

1. Fondi pensione sono costituiti:

  1. come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
  2. come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5. Legge 335/95).

  1. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società o ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile.
  2. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
  1. le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;
  2. i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e ai poteri degli organi collegiali;
  3. i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 3 della legge 2/1/1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
  4. i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.

4. I Fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 12 codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:

  1. se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
  2. se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative contabili separate da quelle della società o dell’ente;
  3. se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I Fondi autorizzati sono iscritti in un Albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.

  1. Trascorsi 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l’autorizzazione decade.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5, legge 335/95).

Articolo 5

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

  1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
  2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
  3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

  1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
  1. convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero di soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
  2. convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
  3. convenzioni con una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del Tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
  4. sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
  5. sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

     

    1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni: detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

  1. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convezioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 a erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento all dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a quindici anni.

  1. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
  2. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono a identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

  1. contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio dei cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
  2. prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
  3. prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione anche se non individualmente determinati o individuati e anche depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena compatibilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:

  1. le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
  2. i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
  3. le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo;

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

  1. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
  1. in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per una ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;
  2. in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Articolo 6-bis

Banca Depositaria

  1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
  2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.
  3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-bis.

Articolo 7

Prestazioni

  1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
  2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
  3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza. All’atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fine del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
  4. L’iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell’articolo 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR), può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all’accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza.

    Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).

  5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione, nell’ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all’articolo 2, comma 2.
  6. Le fonti costitutive possono prevedere:
  1. la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’importo maturato;
  2. l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

Articolo 8

Finanziamento

  1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsione delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
  2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinando la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
  3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell’accantonamento annuale al TFR eccedente la quota di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data (comma 2, art. 8, legge 335/95).

  1. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto.
  2. Gli enti di cui all’articolo 6, comma 1-bis), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

Articolo 9

Fondi pensione aperti

  1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.
  2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistono o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero si determinano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
  3. Ferma restando l’applicazione delle norme del precedente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all’articolo 16, [nonché, nel caso di soggetti di cui all’articolo6, comma 1 bis, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato].

Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all’entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari (comma 2, art. 9, legge 335/95).

Articolo 10

Permanenza nel fondo pensione e cessazione

dei requisiti di partecipazione

  1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini per l’esercizio:
  1. il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
  2. il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’articolo 9;
  3. il riscatto della posizione individuale.
  1. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
  2. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.

3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Articolo 11

Vicende del fondo pensione

  1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
  2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
  3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo individuate dalla commissione di cui all'articolo 16, gli organi del fondo e, comunque, i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Articolo 12

Contributo di solidarietà

  1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementari di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".

Articolo 13

Trattamento tributario di contributi e prestazioni

  1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
  2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
  3. All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato: la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori";
  2. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".
  1. All'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
  2. Con legge Finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
  3. Ai sensi e agli effetti del titolo 1, capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
  4. All'articolo 47, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente: "h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni".
  5. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis) le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l’87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
  6. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (comma 2, art. 1, legge 335/95).

  1. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera 1) del citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

All'articolo 42, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, ti. 124, e successive modificazioni e integrazioni (comma 3, art. 11, legge 335/95).

  1. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche e integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
  2. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  3. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
  4. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui al successivo articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 14

Regime tributario dei fondi pensione

  1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
  2. L’imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Ai fondi pensioni il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50% del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.
  4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
  5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione fra fondi pensioni sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta.

Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituto dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l’ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell’imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata (comma 2, art. 12, legge 335/95).

I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si computano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo fino a compensazione (comma 3, art. 12, legge 335/95).

Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito (comma 4, art. 12, legge 335/95).

L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal presente articolo, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, dell'articolo 14, del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le relative modalità. (comma 5, art. 12, legge 335/95).

Articolo 15

Responsabilità degli organi del fondo

  1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e dei responsabili del fondo, si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
  2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico, i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
  1. non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;
  2. forniscono alla predetta commissione informazioni false;
  3. violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4-bis e 5;
  4. non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
  1. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 16

Vigilanza sui fondi pensione

  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le difettive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministero del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
  2. E’ istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
  3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta: in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contradditorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
  4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico

    ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

  5. E’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.

Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle Proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (comma 2, art. 13, legge 335/95).

Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superare allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza con apposito decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 3, art. 13, legge 335/95).

Articolo 17

Compiti della commissione di vigilanza

  1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
  2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto legislativo;

c) svolge attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi 4 e 5 dell'articolo 6;

e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente articolo;

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

  1. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi;

  1. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

  1. Nell'esercizio della vigilanza la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
  2. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
  3. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (comma 2, art. 14, legge 335/95).

Articolo 18

Norme finali

  1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto (comma 25, art. 3, legge 335/95).

  1. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
  2. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

  1. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.
  2. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
  3. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.

I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, comma 7, art. 15, legge 335/95.

I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 8, art. 15, legge 335/95).

  1. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile si applica il comma 13 dell'articolo 13.
  2. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (comma 6, art. 15, legge 335/95).

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accetta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.

8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

  1. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E’ abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 Articolo 18-bis

Sanzioni penali e amministrative

  1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a cinquanta milioni. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
  3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621, primo comma, del codice civile.
  4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1 e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 16, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
  5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 Articolo 19

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.